Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire un sistema di strumenti e di norme finalizzati all'esercizio del controllo periodico del rischio di cui all'articolo 1, all'attuazione della strategia della prevenzione con riferimento alle infrastrutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, alla promozione dell'innovazione tecnologica dedicata ad accrescere i livelli di sicurezza, sia nei sistemi sia nei mezzi di monitoraggio e di controllo, nonché alle modalità di divulgazione della comunicazione e dell'informazione destinate al pubblico.
      2. II Governo concorda con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano l'esecuzione delle verifiche, delle ispezioni e delle opere di intervento immediato per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini, nonché la stesura della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, e le prescrizioni da impartire ai soggetti titolari e responsabili delle infrastrutture ispezionate od oggetto di verifica.